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statuto
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STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PRATICANTI
NOTAI
DENOMINAZIONE,
SEDE E DURATA.
ARTICOLO
1
E'
costituita ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38
del Codice Civile un’Associazione denominata “AIPN -
Associazione Italiana dei praticanti notai”. Il logo ufficiale dell’AIPN
è costituito da una penna di piuma d'oca di colore celeste e nero, dal
pennino della quale parte, verso sinistra, una linea di colore celeste.
Sul lato destro di detta penna vi è l'ombra della stessa, di colore
celeste, mentre sul suo lato sinistro, e sopra la predetta linea, vi è
l'acronimo dell'Associazione scritto in caratteri maiuscolo di colore
nero. Al di sotto della linea vi è la denominazione dell'associazione
scritta con caratteri di formato corsivo con il contorno di colore nero e
con riempimento celeste.
ARTICOLO
2
L'Associazione
ha sede in Taranto in viale trentino 123.
ARTICOLO
3
La
durata dell'Associazione è fissata in anni cinquanta e ad ogni scadenza
si intenderà prorogata per la medesima durata salvo diversa disposizione
assembleare.
SCOPI
E FINALITA'.
ARTICOLO
4
L'Associazione
dei praticanti notai è costituita sia da coloro i quali stanno svolgendo
il periodo di pratica sia da coloro che
lo hanno già concluso. Essa è apartitica e non ha scopo di lucro ma fini
di elevazione culturale, solidarietà, promozione, incentivazione delle
relazioni sociali e rappresentanza dei bisogni e delle istanze dei
praticanti notai, operando in rapporto con il Consiglio Nazionale del
Notariato, i Consigli Notarili Distrettuali,
la Fondazione
del Notariato, le Associazioni Notarili, gli Enti locali e i Ministeri
interessati e svolgendo la propria attività in ambito comunale,
provinciale, regionale e nazionale.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si propone in
particolar modo di:
1)
promuovere lo studio e l'approfondimento di materie giuridiche di
interesse notarile anche attraverso incontri di studio, convegni,
conferenze, dibattiti nonché tramite l'organizzazione di corsi di
avvicinamento alla professione da parte dei giovani interessati, il tutto
anche in coordinamento e/o cooperazione con le varie Organizzazioni del
Notariato,le Università e altre organizzazioni culturali;
2)stipulare
convenzioni con case editrici, imprese ed istituzioni operanti nel settore
dell'editoria nonchè della formazione giuridica, al fine di favorire
l'accesso dei propri iscritti a scuole di formazione, corsi, riviste,
libri e materiale didattico utile per la formazione giuridica del
praticante notaio e promuovere ogni attività di assistenza, consulenza e
sostegno per la formazione culturale e professionale degli Associati;
3)
partecipare attraverso dibattiti alla predisposizione di una piattaforma
programmatica che tenda a migliorare le modalità di accesso alla
professione notarile e la loro trasparenza riconoscendo comunque nel
concorso pubblico e nel numero programmato sul territorio strumenti
fondamentali a garanzia della qualità della prestazione notarile ed a
tutela dei cittadini che di tale prestazione devono avvalersi;
4)ottenere
un riconoscimento formale della professionalità acquisita durante il
periodo di frequenza di una scuola notarile riconosciuta dal Consiglio
Nazionale notariato mediante il rilascio di un
attestato,certificato,diploma o altro strumento idoneo che possa essere
considerato un credito formativo.
QUALITA’
DI ASSOCIATO E RELATIVI OBBLIGHI.
ARTICOLO
5
Possono
associarsi alla presente Associazione, come associati effettivi, tutti
coloro i quali siano iscritti nel registro dei praticanti notai e non
abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per
presentare domanda di partecipazione al concorso notarile. L’iscrizione
nel registro dei praticanti andrà provata mediante invio, all’ufficio
di presidenza dell’associazione, di copia fotostatica della
comunicazione ricevuta dal Consiglio Notarile competente, contenente
l’attestazione della delibera consigliare con la quale viene accettata
la richiesta del candidato di essere iscritto nel registro dei praticanti,
ovvero, per coloro che abbiano già terminato il prescritto periodo di
pratica, mediante l’invio all’Ufficio di Presidenza del certificato
rilasciato dal competente Consiglio Notarile attestante l’espletamento
ai sensi di legge della prescritta pratica notarile.
Le
copie fotostatiche dei predetti certificati possono essere sostituiti
mediante dichiarazione scritta e sottoscritta di pugno proveniente dal
praticante notaio. In detta dichiarazione dovrà essere indicato l’anno
di iscrizione nel registro dei praticanti notai. Ogni dichiarazione falsa
o mendace potrà essere perseguita davanti agli organi competenti.
Gli
Associati si distinguono in Costituenti, Effettivi, Onorari e Benemeriti.
Sono
Associati Costituenti i sottoscrittori dell’Atto Costitutivo.
Sono
Associati Effettivi coloro che, presentata apposita istanza all’ufficio
di presidenza, siano ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte
dell’Associazione.
Su
istanza dell’Assemblea votata da almeno i tre quarti dei partecipanti,
del Presidente del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei suoi
membri, il Consiglio Direttivo stesso può nominare Associati Onorari
tutti coloro i quali, pur non avendo i requisiti di cui all'art. 5 del
presente Statuto, abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle
attività collegate ai fini e scopi dell'Associazione stessa o rivestano
particolari competenze nell'ambito delle organizzazioni e/o istituzioni
del mondo notarile.
Con
le stesse modalità di nomina dei soci onorari può essere deliberata
l’iscrizione quale socio Benemerito di quelle persone o Enti che versino
all’associazione una speciale quota di iscrizione annuale.
Solo
i soci effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo.
Tutti
gli Associati si impegnano ad osservare le disposizioni del presente
Statuto nonché – con la sola eccezione degli Associati onorari – a
versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote
Associative – di iscrizione ed annuali – il cui importo verrà
annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
6
La
qualità di Associato si perde a seguito di nomina all’esercizio delle
funzioni notarili oppure per
morte, recesso o esclusione.
Tuttavia
è riconosciuta la facoltà, all’ex associato notaio di nuova nomina, di
chiedere al consiglio direttivo la reiscrizione in qualità di associato
onorario o benemerito.
La
dichiarazione di recesso ha effetto trascorsi quindici giorni dalla
ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione
da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
L'esclusione
dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del
Presidente, ovvero dalla maggioranza dei suoi membri, o anche su
proposta dell’Assemblea votata da almeno i due terzi degli associati
effettivi per i seguenti motivi:
1)
comportamenti non coerenti con gli scopi dell'Associazione o
pregiudizievoli della dignità o del prestigio della stessa;
2)
mancata osservanza delle norme statutarie;
3)
cause di incompatibilità previste nel presente Statuto.
ARTICOLO
7
Gli
Associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto in ogni sua
parte e, in particolare, ad osservare una condotta professionale e
personale tale sotto ogni profilo – etico in particolare – da non
arrecare danno alcuno al prestigio, alla dignità ed all’onorabilità
dell'Associazione e del Notariato.
PATRIMONIO,
ESERCIZI FINANZIARI.
ARTICOLO
8
Il
Patrimonio è costituito:
a)
dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà
dell'Associazione;
b)
da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
c)
da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, contributi provenienti dallo
Stato, da Enti Pubblici e Privati.
Le
entrate dell'Associazione sono costituite:
a)
dalle quote Associative di iscrizione ed annuali;
b)
dall'utile derivante dalle attività dell'Associazione, anche commerciali
produttive marginali, e dai servizi prestati, ivi compresi in particolare
i corsi di formazione di cui all’art. 4
del presente Statuto;
c)
da donazioni, lasciti e contributi.
Il
patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che nomina un
Tesoriere.
Il
Tesoriere, d'intesa con l’ufficio di presidenza, coordina tutte le
attività esterne ed interne dell'Associazione anche nei confronti di Enti
ed Autorità nell'osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
cura la riscossione delle suindicate quote degli Associati e ogni entrata
in generale; ha la custodia della cassa.
ARTICOLO
9
L'esercizio
si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
L'Organo
Amministrativo redigerà, entro il 31 Marzo dell'anno successivo, il
rendiconto annuale .
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE.
ARTICOLO
10
Sono
Organi nazionali dell'associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) l’Ufficio di Presidenza;
d) il Presidente;
e) il Vicepresidente;
d) il Segretario;
f) il Tesoriere;
Sono
organi territoriali dell’Associazione:
a) i coordinatori regionali;
b) le sezioni.
ASSEMBLEA
DEGLI ASSOCIATI
ARTICOLO
11
L'Assemblea
è formata da tutti gli Associati: Costituenti, Effettivi, Onorari e
Benemeriti. Gli associati che vi siano tenuti ai sensi del presente
Statuto hanno diritto di voto solo se in regola con il pagamento delle
suindicate quote associative. L'Assemblea si riunisce presso la sede
sociale ovvero altrove, previa convocazione del Presidente del Consiglio
Direttivo da effettuarsi mediante avviso inviato ad ogni Associato almeno
otto giorni prima a mezzo fax o e-mail o raccomandata a.r. o altra
comunicazione. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria una volta
l'anno entro il mese di Aprile, ovvero entro il mese di Giugno se
eventuali esigenze lo richiedano ed in via straordinaria, ogni volta che
lo richieda il Presidente, il Consiglio Direttivo ovvero la maggioranza
degli Associati Effettivi, nonché ogni qual volta sia necessario ai sensi
dello Statuto.
L'Assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e delibera, in prima
convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati Effettivi e
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza
degli stessi. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario per
redigere il verbale ed apporre - insieme a quella del Presidente - la
propria sottoscrizione sul registro delle adunanze dell’Assemblea degli
Associati.
Le
deliberazioni sono valide anche in assenza di qualsiasi convocazione,
purché sia presente la totalità del Consiglio Direttivo e degli
Associati Effettivi.
Ogni
Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati
mediante delega conferibile per singole assemblee, recante espressa
indicazione sia del relativo ordine del giorno che del voto da esprimersi
dal delegato per ciascuna delle proposte che ne costituiscono il
contenuto. La delega deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea
all'inizio della stessa. Nessun Associato può rappresentare più di tre
Associati.
RIUNIONI
PER TELECONFERENZA.
ARTICOLO
12
Le
riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea potranno essere tenute
anche in più luoghi collegati per teleconferenza a condizione che:
-
di tutti i partecipanti per teleconferenza possano essere accertate dal
Segretario l’identità e la legittimazione;
-
il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
-
il verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
-
ai partecipanti per teleconferenza sia consentito seguire la discussione
ed intervenire in tempo reale nella discussione delle materie all’ordine
del giorno nonché, in tempo reale, ricevere e visionare – anche in
copia – e discutere la documentazione relativa.
In
tal caso il Consiglio Direttivo e l'Assemblea s'intendono riuniti nel
luogo in cui si trova il Presidente, luogo che deve coincidere con quello
indicato nell’avviso di convocazione e presso il quale devono essere
depositate eventuali deleghe, ammesse per la sola Assemblea degli
Associati.
Nello
stesso luogo deve essere presente il Segretario per redigere il verbale ed
apporre - insieme a quella del Presidente - la propria sottoscrizione sul
registro delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli
Associati.
Il
Segretario ed il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono
raccogliere, sia contestualmente che a posteriori, un visto od una
sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza - a mezzo telefax,
posta elettronica od altra forma analoga - di copia o bozza del verbale.
Il
Segretario, su indicazione del Presidente o di un Consigliere
anteriormente all’inizio della seduta, può registrare – in audio e in
video o anche solo in audio – la videoconferenza e conservare ed
archiviare la relativa registrazione.
In
tutti i luoghi collegati sarà predisposto un foglio presenze da
sottoscriversi dai partecipanti.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
ARTICOLO
13
L'Associazione
è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da cinque Associati,
compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli
Associati.
Nel
caso in cui, per qualsiasi ragione (impedimento non temporaneo ,dimissioni
o altro) uno o più consiglieri vengano a mancare, gli altri provvederanno
alla loro sostituzione mediante delibera assunta a maggioranza.
Il
Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice
Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che hanno la medesima durata del
Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione e pertanto potrà compiere
tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in
particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni e compiere qualsiasi
operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
Il
Consiglio Direttivo, inoltre, procede alla nomina dei dipendenti
(assumendoli e licenziandoli e determinando la loro retribuzione), di
professionisti e collaboratori, stabilendo i compensi, nonché la misura
di eventuali indennità da attribuire alle cariche amministrative.
Il
Consiglio Direttivo, previa convocazione del Presidente da eseguirsi con
le medesime modalità previste per l'Assemblea, si riunisce nella sede
dell'Associazione o altrove, purché in Italia, in via ordinaria entro il
mese di Marzo di ciascun anno ed in via straordinaria, su richiesta della
maggioranza dei membri dello stesso Consiglio o del Presidente.
Il
Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
In
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
In
ipotesi di mancata convocazione il Consiglio è ugualmente validamente
costituito in presenza di tutti i suoi membri.
Non
sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio, con il voto unanime dei propri componenti, può delegare parte
dei suoi poteri ad un comitato esecutivo i cui membri sono nominati tra i
membri del Consiglio Direttivo, ovvero, ad uno o più dei suoi componenti
anche disgiuntamente.
Il
Consiglio Direttivo dura in carica un triennio.
In
deroga a quanto innanzi previsto il primo Consiglio Direttivo è composto
dagli Associati Costituenti –– salva la facoltà di rinunzia della
carica – e rimane in carica per un periodo di cinque anni a far data
dalla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto
dell’Associazione.
I
membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per una sola volta,
ad eccezione degli Associati Costituenti che
possono essere rieletti membri del consiglio direttivo per due volte.
UFFICIO
DI PRESIDENZA, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE
ARTICOLO
14
Il
Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e
presiede anche l’Ufficio di Presidenza.
Il
Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e cura
l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
L’ufficio
di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal
Segretario e dal Tesoriere e cura, insieme al Presidente,
l’amministrazione dell’associazione e più specificatamente:
-
il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento esercitando gli stessi poteri;
-
il Segretario redige e conserva in appositi registri – a sua cura
conservati presso la sede dell’Associazione – i verbali delle
Assemblee degli Associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo – che
sottoscrive unitamente al Presidente – nonché copia di tutti gli atti.
Effettua altresì la verifica dei poteri per l’esercizio
dell’elettorato attivo ed è responsabile del funzionamento del sistema
di informazione e comunicazione dell’Associazione;
-
il Tesoriere è responsabile del patrimonio, tiene la contabilità
dell’Associazione, riceve le quote, rilascia le relative quietanze e
redige il rendiconto;
COORDINATORI
REGIONALI
ARTICOLO
15
In
modo da consentire un collegamento effettivo sul territorio nazionale tra
gli Associati ed il Consiglio Direttivo, sono legittimati a partecipare,
senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, i
coordinatori regionali in numero di uno per regione.
I
Coordinatori Regionali curano, in sinergia con i Presidenti delle Sezioni
presenti nelle regioni di propria competenza, l’attività organizzativa
e, più precisamente, i rapporti e le comunicazioni tra le sezioni di una
medesima regione e il Consiglio Direttivo; ove non vi siano sezioni sul
territorio, provvedono al raccordo tra le istanze dei singoli Associati
presenti nella regione di propria competenza ed il Consiglio Direttivo.
Per
ciascuna regione potranno candidarsi più Associati ivi residenti per la
carica di coordinatore regionale.
Ciascun
Associato può indirizzare il proprio voto solo verso candidati residenti
nella propria regione.
Saranno
eletti i candidati che, in sede di assemblea, abbiano conseguito il
maggior numero di voti provenienti da Associati residenti nella propria
regione.
I
Coordinatori regionali durano in carica per un triennio.
In
deroga a quanto sopra, per la durata del primo Consiglio Direttivo, i
Coordinatori Regionali saranno scelti dallo stesso discrezionalmente tra
gli associati e resteranno in carica per tutta la durata del medesimo,
salvo revoca. La revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta
del Presidente ovvero, dalla maggioranza suoi membri o anche su
proposta della maggioranza degli associati presenti nella regione di
appartenenza, per i motivi di
cui all’art. 6 punti 1, 2 e 3, nonché nel
caso in cui venga meno il rapporto fiduciario con il Consiglio
direttivo.
SEZIONI
ARTICOLO
16
La
sezione è composta, tranne le deroghe approvate all’unanimità dal
Consiglio Direttivo, da almeno 60 associati che risultino residenti nella
medesima regione.
La
domanda per la costituzione della Sezione va rivolta al Coordinatore
Regionale competente il quale si occuperà di presentarla al Consiglio
Direttivo che, nel termine di 60 giorni,
provvederà a comunicare al Presidente di Sezione – nel frattempo
eletto dai membri e fra i membri della costituenda sezione a maggioranza
dei 2/3 dei voti espressi – l'eventuale autorizzazione alla sua
formazione.
Il
presidente di Sezione si occupa di rappresentare le istanze degli
associati della propria sezione ai Coordinatori regionali competenti che
avranno il compito di farle presenti in sede di riunione del Consiglio
Direttivo. Il Presidente di Sezione è tenuto a comunicare al Segretario
Nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, l’elenco degli iscritti.
Il
mancato adempimento di uno di tali obblighi ed il mancato rispetto del
presente Statuto, degli indirizzi assembleari e dei deliberati del
Consiglio Direttivo, può comportare la perdita della qualità di
associati dell’AIPN e l’inibizione dell’uso del nome, del logo e di
ogni altro segno e/o simbolo dell’Associazione.
MODIFICHE
STATUTO
ARTICOLO
17
Le
modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea degli Associati
purchè siano presenti almeno i tre quarti (3/4) degli Associati Effettivi
e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La
modifica dei criteri di nomina del consiglio direttivo può essere
deliberata esclusivamente con il voto favorevole di almeno quattro quinti
(4/5) degli Associati Effettivi.
CONTROVERSIE.
ARTICOLO
18
Unico
foro competente per eventuali controversie nei confronti
dell’Associazione e fra gli Associati è quello ubicato nel luogo in cui
ha sede principale l’Associazione.
SCIOGLIMENTO
DELL’ASSOCIAZIONE.
ARTICOLO
19
L'Associazione
si scioglie per:
1)decorso
del termine;
2)impossibilità
di conseguire gli scopi associativi;
3)impossibilità
di funzionamento del Consiglio direttivo o dell'Assemblea;
4)delibera
dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5)
degli Associati
Le
cause di scioglimento di cui ai punti 1, 2 e 3 saranno accertate con
delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO
20
Nel
caso di estinzione dell'Associazione, salvo i casi previsti dalla Legge,
il patrimonio residuo alla liquidazione è utilizzato secondo le
deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, nel rispetto degli scopi
dell'Associazione.
ARTICOLO
21
Per
tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni
di legge.
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