statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PRATICANTI NOTAI

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

ARTICOLO 1

E' costituita ai sensi degli artt. 14, 36, 37 e 38  del Codice Civile un’Associazione denominata “AIPN - Associazione Italiana dei praticanti notai”. Il logo ufficiale dell’AIPN è costituito da una penna di piuma d'oca di colore celeste e nero, dal pennino della quale parte, verso sinistra, una linea di colore celeste. Sul lato destro di detta penna vi è l'ombra della stessa, di colore celeste, mentre sul suo lato sinistro, e sopra la predetta linea, vi è l'acronimo dell'Associazione scritto in caratteri maiuscolo di colore nero. Al di sotto della linea vi è la denominazione dell'associazione scritta con caratteri di formato corsivo con il contorno di colore nero e con riempimento celeste. 

ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Taranto in viale trentino 123.

ARTICOLO 3

La durata dell'Associazione è fissata in anni cinquanta e ad ogni scadenza si intenderà prorogata per la medesima durata salvo diversa disposizione assembleare.

SCOPI E FINALITA'.

ARTICOLO 4

L'Associazione dei praticanti notai è costituita sia da coloro i quali stanno svolgendo il periodo di pratica sia da coloro  che lo hanno già concluso. Essa è apartitica e non ha scopo di lucro ma fini di elevazione culturale, solidarietà, promozione, incentivazione delle relazioni sociali e rappresentanza dei bisogni e delle istanze dei praticanti notai, operando in rapporto con il Consiglio Nazionale del Notariato, i Consigli Notarili Distrettuali, la Fondazione del Notariato, le Associazioni Notarili, gli Enti locali e i Ministeri interessati e svolgendo la propria attività in ambito comunale, provinciale, regionale e nazionale.
Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si propone in particolar modo di:

1) promuovere lo studio e l'approfondimento di materie giuridiche di interesse notarile anche attraverso incontri di studio, convegni, conferenze, dibattiti nonché tramite l'organizzazione di corsi di avvicinamento alla professione da parte dei giovani interessati, il tutto anche in coordinamento e/o cooperazione con le varie Organizzazioni del Notariato,le Università e altre organizzazioni culturali;

2)stipulare convenzioni con case editrici, imprese ed istituzioni operanti nel settore dell'editoria nonchè della formazione giuridica, al fine di favorire l'accesso dei propri iscritti a scuole di formazione, corsi, riviste, libri e materiale didattico utile per la formazione giuridica del praticante notaio e promuovere ogni attività di assistenza, consulenza e sostegno per la formazione culturale e professionale degli Associati;

3) partecipare attraverso dibattiti alla predisposizione di una piattaforma programmatica che tenda a migliorare le modalità di accesso alla professione notarile e la loro trasparenza riconoscendo comunque nel concorso pubblico e nel numero programmato sul territorio strumenti fondamentali a garanzia della qualità della prestazione notarile ed a tutela dei cittadini che di tale prestazione devono avvalersi;

4)ottenere un riconoscimento formale della professionalità acquisita durante il periodo di frequenza di una scuola notarile riconosciuta dal Consiglio Nazionale notariato mediante il rilascio di un attestato,certificato,diploma o altro strumento idoneo che possa essere considerato un credito formativo.

 QUALITA’ DI ASSOCIATO E RELATIVI OBBLIGHI.

ARTICOLO 5

Possono associarsi alla presente Associazione, come associati effettivi, tutti coloro i quali siano iscritti nel registro dei praticanti notai e non abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per presentare domanda di partecipazione al concorso notarile. L’iscrizione nel registro dei praticanti andrà provata mediante invio, all’ufficio di presidenza dell’associazione, di copia fotostatica della comunicazione ricevuta dal Consiglio Notarile competente, contenente l’attestazione della delibera consigliare con la quale viene accettata la richiesta del candidato di essere iscritto nel registro dei praticanti, ovvero, per coloro che abbiano già terminato il prescritto periodo di pratica, mediante l’invio all’Ufficio di Presidenza del certificato rilasciato dal competente Consiglio Notarile attestante l’espletamento ai sensi di legge della prescritta pratica notarile.

Le copie fotostatiche dei predetti certificati possono essere sostituiti mediante dichiarazione scritta e sottoscritta di pugno proveniente dal praticante notaio. In detta dichiarazione dovrà essere indicato l’anno di iscrizione nel registro dei praticanti notai. Ogni dichiarazione falsa o mendace potrà essere perseguita davanti agli organi competenti.

Gli Associati si distinguono in Costituenti, Effettivi, Onorari e Benemeriti.

Sono Associati Costituenti i sottoscrittori dell’Atto Costitutivo.

Sono Associati Effettivi coloro che, presentata apposita istanza all’ufficio di presidenza, siano ammessi dal Consiglio Direttivo a far parte dell’Associazione.

Su istanza dell’Assemblea votata da almeno i tre quarti dei partecipanti, del Presidente del Consiglio Direttivo o dalla maggioranza dei suoi membri, il Consiglio Direttivo stesso può nominare Associati Onorari tutti coloro i quali, pur non avendo i requisiti di cui all'art. 5 del presente Statuto, abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini e scopi dell'Associazione stessa o rivestano particolari competenze nell'ambito delle organizzazioni e/o istituzioni del mondo notarile.

Con le stesse modalità di nomina dei soci onorari può essere deliberata l’iscrizione quale socio Benemerito di quelle persone o Enti che versino all’associazione una speciale quota di iscrizione annuale.

Solo i soci effettivi hanno l’elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati si impegnano ad osservare le disposizioni del presente Statuto nonché – con la sola eccezione degli Associati onorari – a  versare regolarmente e puntualmente gli importi delle quote Associative – di iscrizione ed annuali – il cui importo verrà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

 ARTICOLO 6

La qualità di Associato si perde a seguito di nomina all’esercizio delle funzioni  notarili oppure per morte, recesso o esclusione.

Tuttavia è riconosciuta la facoltà, all’ex associato notaio di nuova nomina, di chiedere al consiglio direttivo la reiscrizione in qualità di associato onorario o benemerito.

La dichiarazione di recesso ha effetto trascorsi quindici giorni dalla ricezione, da parte del Consiglio Direttivo, della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, ovvero dalla maggioranza dei suoi membri, o anche su proposta dell’Assemblea votata da almeno i due terzi degli associati effettivi per i seguenti motivi:

1) comportamenti non coerenti con gli scopi dell'Associazione o pregiudizievoli della dignità o del prestigio della stessa;

2) mancata osservanza delle norme statutarie;

3) cause di incompatibilità previste nel presente Statuto.

 ARTICOLO 7

Gli Associati sono obbligati ad osservare il presente Statuto in ogni sua parte e, in particolare, ad osservare una condotta professionale e personale tale sotto ogni profilo – etico in particolare – da non arrecare danno alcuno al prestigio, alla dignità ed all’onorabilità dell'Associazione e del Notariato.

 PATRIMONIO, ESERCIZI FINANZIARI.

 ARTICOLO 8

Il Patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni, contributi provenienti dallo Stato, da Enti Pubblici e Privati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote Associative di iscrizione ed annuali;

b) dall'utile derivante dalle attività dell'Associazione, anche commerciali produttive marginali, e dai servizi prestati, ivi compresi in particolare i corsi di formazione di cui all’art. 4  del presente Statuto;

c) da donazioni, lasciti e contributi.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo che nomina un Tesoriere.

Il Tesoriere, d'intesa con l’ufficio di presidenza, coordina tutte le attività esterne ed interne dell'Associazione anche nei confronti di Enti ed Autorità nell'osservanza delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; cura la riscossione delle suindicate quote degli Associati e ogni entrata in generale; ha la custodia della cassa.

ARTICOLO 9

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo redigerà, entro il 31 Marzo dell'anno successivo, il rendiconto annuale .

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

ARTICOLO 10  

Sono Organi nazionali dell'associazione:

      a) l'Assemblea degli Associati;

      b) il Consiglio Direttivo;

      c) l’Ufficio di Presidenza;

      d) il Presidente;

      e) il Vicepresidente;

      d) il Segretario;

      f) il Tesoriere;  

Sono organi territoriali dell’Associazione:

a) i coordinatori regionali;

b) le sezioni.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 11  

L'Assemblea è formata da tutti gli Associati: Costituenti, Effettivi, Onorari e Benemeriti. Gli associati che vi siano tenuti ai sensi del presente Statuto hanno diritto di voto solo se in regola con il pagamento delle suindicate quote associative. L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale ovvero altrove, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo da effettuarsi mediante avviso inviato ad ogni Associato almeno otto giorni prima a mezzo fax o e-mail o raccomandata a.r. o altra comunicazione. L’Assemblea si riunisce, in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di Aprile, ovvero entro il mese di Giugno se eventuali esigenze lo richiedano ed in via straordinaria, ogni volta che lo richieda il Presidente, il Consiglio Direttivo ovvero la maggioranza degli Associati Effettivi, nonché ogni qual volta sia necessario ai sensi dello Statuto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e delibera, in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati Effettivi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza degli stessi. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario per redigere il verbale ed apporre - insieme a quella del Presidente - la propria sottoscrizione sul registro delle adunanze dell’Assemblea degli Associati.  

Le deliberazioni sono valide anche in assenza di qualsiasi convocazione, purché sia presente la totalità del Consiglio Direttivo e degli Associati Effettivi.

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati mediante delega conferibile per singole assemblee, recante espressa indicazione sia del relativo ordine del giorno che del voto da esprimersi dal delegato per ciascuna delle proposte che ne costituiscono il contenuto. La delega deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea all'inizio della stessa. Nessun Associato può rappresentare più di tre Associati.  

RIUNIONI PER TELECONFERENZA.

 ARTICOLO 12

Le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea potranno essere tenute anche in più luoghi collegati per teleconferenza a condizione che:

- di tutti i partecipanti per teleconferenza possano essere accertate dal Segretario l’identità e la legittimazione;

- il Presidente possa regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- il verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- ai partecipanti per teleconferenza sia consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella discussione delle materie all’ordine del giorno nonché, in tempo reale, ricevere e visionare – anche in copia – e discutere la documentazione relativa.

In tal caso il Consiglio Direttivo e l'Assemblea s'intendono riuniti nel luogo in cui si trova il Presidente, luogo che deve coincidere con quello indicato nell’avviso di convocazione e presso il quale devono essere depositate eventuali deleghe, ammesse per la sola Assemblea degli Associati.

Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario per redigere il verbale ed apporre - insieme a quella del Presidente - la propria sottoscrizione sul registro delle adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.

Il Segretario ed il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere, sia contestualmente che a posteriori, un visto od una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza - a mezzo telefax, posta elettronica od altra forma analoga - di copia o bozza del verbale.

Il Segretario, su indicazione del Presidente o di un Consigliere anteriormente all’inizio della seduta, può registrare – in audio e in video o anche solo in audio – la videoconferenza e conservare ed archiviare la relativa registrazione.

In tutti i luoghi collegati sarà predisposto un foglio presenze da sottoscriversi dai partecipanti.  

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 13  

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da cinque Associati, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea degli Associati tra gli Associati.  

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione (impedimento non temporaneo ,dimissioni o altro) uno o più consiglieri vengano a mancare, gli altri provvederanno alla loro sostituzione mediante delibera assunta a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere che hanno la medesima durata del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e pertanto potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, procede alla nomina dei dipendenti (assumendoli e licenziandoli e determinando la loro retribuzione), di professionisti e collaboratori, stabilendo i compensi, nonché la misura di eventuali indennità da attribuire alle cariche amministrative.

Il Consiglio Direttivo, previa convocazione del Presidente da eseguirsi con le medesime modalità previste per l'Assemblea, si riunisce nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia, in via ordinaria entro il mese di Marzo di ciascun anno ed in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri dello stesso Consiglio o del Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

In ipotesi di mancata convocazione il Consiglio è ugualmente validamente costituito in presenza di tutti i suoi membri.

Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio, con il voto unanime dei propri componenti, può delegare parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo i cui membri sono nominati tra i membri del Consiglio Direttivo, ovvero, ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente.  

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio.

In deroga a quanto innanzi previsto il primo Consiglio Direttivo è composto dagli Associati Costituenti –– salva la facoltà di rinunzia della carica – e rimane in carica per un periodo di cinque anni a far data dalla registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per una sola volta, ad eccezione degli Associati Costituenti  che possono essere rieletti membri del consiglio direttivo per due volte.  

UFFICIO DI PRESIDENZA, PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE

ARTICOLO 14

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione e presiede anche l’Ufficio di Presidenza.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L’ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere e cura, insieme al Presidente, l’amministrazione dell’associazione e più specificatamente:

- il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento esercitando gli stessi poteri;

- il Segretario redige e conserva in appositi registri – a sua cura conservati presso la sede dell’Associazione – i verbali delle Assemblee degli Associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo – che sottoscrive unitamente al Presidente – nonché copia di tutti gli atti. Effettua altresì la verifica dei poteri per l’esercizio dell’elettorato attivo ed è responsabile del funzionamento del sistema di informazione e comunicazione  dell’Associazione;

- il Tesoriere è responsabile del patrimonio, tiene la contabilità dell’Associazione, riceve le quote, rilascia le relative quietanze e redige il rendiconto;

COORDINATORI REGIONALI

ARTICOLO 15

In modo da consentire un collegamento effettivo sul territorio nazionale tra gli Associati ed il Consiglio Direttivo, sono legittimati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, i coordinatori regionali in numero di uno per regione.

I Coordinatori Regionali curano, in sinergia con i Presidenti delle Sezioni presenti nelle regioni di propria competenza, l’attività organizzativa e, più precisamente, i rapporti e le comunicazioni tra le sezioni di una medesima regione e il Consiglio Direttivo; ove non vi siano sezioni sul territorio, provvedono al raccordo tra le istanze dei singoli Associati presenti nella regione di propria competenza ed il Consiglio Direttivo.

Per ciascuna regione potranno candidarsi più Associati ivi residenti per la carica di coordinatore regionale.

Ciascun Associato può indirizzare il proprio voto solo verso candidati residenti nella propria regione.

Saranno eletti i candidati che, in sede di assemblea, abbiano conseguito il maggior numero di voti provenienti da Associati residenti nella propria regione.

I Coordinatori regionali durano in carica per un triennio.

In deroga a quanto sopra, per la durata del primo Consiglio Direttivo, i Coordinatori Regionali saranno scelti dallo stesso discrezionalmente tra gli associati e resteranno in carica per tutta la durata del medesimo, salvo revoca. La revoca è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente ovvero, dalla maggioranza  suoi membri o anche su proposta della maggioranza degli associati presenti nella regione di appartenenza, per i  motivi di cui all’art. 6 punti 1, 2 e 3, nonché nel  caso in cui venga meno il rapporto fiduciario con il Consiglio direttivo.

SEZIONI 

ARTICOLO 16

La sezione è composta, tranne le deroghe approvate all’unanimità dal Consiglio Direttivo, da almeno 60 associati che risultino residenti nella medesima regione.

La domanda per la costituzione della Sezione va rivolta al Coordinatore Regionale competente il quale si occuperà di presentarla al Consiglio Direttivo che, nel termine di 60 giorni,  provvederà a comunicare al Presidente di Sezione – nel frattempo eletto dai membri e fra i membri della costituenda sezione a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi – l'eventuale autorizzazione alla sua formazione.

Il presidente di Sezione si occupa di rappresentare le istanze degli associati della propria sezione ai Coordinatori regionali competenti che avranno il compito di farle presenti in sede di riunione del Consiglio Direttivo. Il Presidente di Sezione è tenuto a comunicare al Segretario Nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, l’elenco degli iscritti.

Il mancato adempimento di uno di tali obblighi ed il mancato rispetto del presente Statuto, degli indirizzi assembleari e dei deliberati del Consiglio Direttivo, può comportare la perdita della qualità di associati dell’AIPN e l’inibizione dell’uso del nome, del logo e di ogni altro segno e/o simbolo dell’Associazione.      

MODIFICHE STATUTO

ARTICOLO 17

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea degli Associati purchè siano presenti almeno i tre quarti (3/4) degli Associati Effettivi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La modifica dei criteri di nomina del consiglio direttivo può essere deliberata esclusivamente con il voto favorevole di almeno quattro quinti (4/5) degli Associati Effettivi.

CONTROVERSIE.  

ARTICOLO 18

Unico foro competente per eventuali controversie nei confronti dell’Associazione e fra gli Associati è quello ubicato nel luogo in cui ha sede principale l’Associazione.

 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE.

 ARTICOLO 19

L'Associazione si scioglie per:

1)decorso del termine;

2)impossibilità di conseguire gli scopi associativi;

3)impossibilità di funzionamento del Consiglio direttivo o dell'Assemblea;

4)delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno i quattro quinti (4/5) degli Associati 

Le cause di scioglimento di cui ai punti 1, 2 e 3 saranno accertate con delibera del Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 20

Nel caso di estinzione dell'Associazione, salvo i casi previsti dalla Legge, il patrimonio residuo alla liquidazione è utilizzato secondo le deliberazioni dell'Assemblea degli Associati, nel rispetto degli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 21

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni di legge.

 

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